STATUTO
“Civiltà dei Valori. Identità Tradizione e Cultura Italiana”
Associazione Politico-Culturale
INDICE
PARTE PRIMA (Art.1-6)
Princìpi Generali e Valori Fondanti
PARTE SECONDA (Art.7-27)
Organizzazione Interna
TITOLO I (Art. 7-10) I Soggetti
TITOLO II (Art. 11-23) Gli Organi Regionali
TITOLO III (Art. 24-27) Norme Generali sugli Organi dell'Associazione
PARTE TERZA (Art. 28-32)
Articolazione territoriale del Movimento
TITOLO I (Art. 28) Livello Cittadino
TITOLO II (Art. 29-32) Livello Provinciale
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PARTE PRIMA
Princìpi Generali e Valori Fondanti
Art.1
E’ costituita l'Associazione Politico-Culturale denominata “Civiltà dei Valori. Identità Tradizione e Cultura Italiana”, in seguito chiamata anche Movimento Politico, con sede a Nuoro, via Veneto 14.
Art.2
Il Movimento ha per scopo il raggiungimento della piena e consapevole partecipazione democratica dei cittadini alla vita sociale e politica in Italia in armonia con i valori propri delle moderne società democratiche considerati alla luce dell'etica della piena responsabilità.
Art. 3
Il Movimento è una formazione politico culturale unitaria, con radice culturale identitaria, fondata nell'ambito etico del diritto naturale e nella tradizione fondativa del Popolo Italiano. In esso, soggetti anche provenienti da distinte esperienze di impegno politico e sociale difendono strenuamente i valori storici della società sarda ed italiana e concorrono paritariamente a costruire un patrimonio condiviso di regole e di programmi per l'elevazione spirituale e materiale del popolo.
Gli iscritti all'Associazione si riconoscono interamente nel Manifesto Politico Culturale fondativo qui allegato, costituente parte integrante e sostanziale del presente Statuto, assunto quale inderogabile presupposto e fine d’ogni loro azione ed assumono l’impegno della sua concreta realizzazione.
Art. 4
Il Movimento Politico si propone come luogo di maturazione etico-politica e di formazione della cittadinanza attiva e responsabile, come spazio di approfondimento e discussione delle tematiche pre-politiche proprie della natura umana, come sede di dialogo e di elaborazione delle politiche utili alla comunità dei cittadini, come mezzo di avvicinamento dei cittadini alle Istituzioni e delle Istituzioni ai cittadini.
Art. 5
Gli appartenenti al Movimento stimano ineludibile il nesso fra ambito dei valori di riferimento e ambito delle decisioni politiche e si propongono di ricondurre concretamente la politica ai veri bisogni materiali e spirituali dell'uomo e della comunità di oggi. Essi vogliono e devono essere testimoni della speranza che si fa dinamica storica di progresso contro tutti i disimpegni ed i catastrofismi, testimoni della carità solidale, cioè della concreta azione politica che dà risposte adeguate alle vere esigenze delle persone, specie di quelle che sono rimaste indietro nella corsa della vita, testimoni della giustizia che supera i privilegi e rimuove strutture e prassi causative di iniquità e sofferenza, perseguendo il principio di eguaglianza tra gli uomini.
Art. 6
Stemma
Lo stemma del Movimento è uno scudo all'interno del quale compare un'Aquila con le ali spiegate, nella parte superiore compare la scritta “Io Mio Noi Nostro” significando l'unità degli intenti, come significato dal Canto XIX del Paradiso. Più in basso, sotto la fascia verde e azzurra e la spada nel mezzo, compare l'acronimo DIVQIT, per Diligite Iustitiam Qui Iudicate Terram, riferimento di Sapientia 1, e del Canto XVIII del Paradiso.
PARTE SECONDA
Organizzazione Interna
TITOLO I
I Soggetti
Art.7
Gli iscritti-
Sono iscritti all'Associazione Politico Culturale tutti coloro i quali abbiano aderito al Manifesto Politico-Culturale fondativo qui allegato, abbiano proposto domanda di iscrizione e la stessa sia stata accolta.
l .Possono iscriversi coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età
2.L'iscrizione è personale, diretta e formale e deve essere effettuata a mezzo di sottoscrizione dell'apposito modulo e versamento della quota di iscrizione quale contribuzione finanziaria annuale ed ordinaria al sostentamento dell'Associazione.
3.Le iscrizioni possono essere raccolte dal Presidente o dai suoi delegati ed hanno durata annuale (anno solare)
4.L'entità della quota di iscrizione è stabilita dal Presidente
Art.8
Gli iscritti si differenziano in soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori:
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I soci fondatori sono coloro che costituiscono il nucleo originario dell'Associazione, essi godono di tutti i diritti e soggiacciono a tutti gli obblighi degli iscritti;
-
I soci ordinari, sono coloro che divengono iscritti secondo la procedura ordinaria prevista dal presente statuto e, come i soci fondatori, godono di tutti i diritti e soggiacciono a tutti gli obblighi degli iscritti;
-
I soci sostenitori sono iscritti secondo procedura speciale e gli importi di iscrizione possono essere maggiorati. Essi hanno diritto unicamente ad essere informati delle attività dell'Associazione ed a partecipare gratuitamente e con precedenza ad iniziative di qualsivoglia natura promosse o patrocinate dal Movimento.
Art. 9
Diritti e doveri degli iscritti soci fondatori ed ordinari
Gli iscritti all'Associazione partecipano a tutte le attività, in particolare:
l .Eleggono gli organi associativi e possono essere eletti a farne parte
2.Esprimono le proprie opinioni liberamente e correttamente e formulano proposte e programmi al fine di contribuire alla elaborazione della linea politica più confacente al raggiungimento degli obiettivi del Movimento Politico
3.Accedono agli atti e ai documenti approvati o elaborati dagli organismi associativi e
sono informati sulle iniziative.
4.Partecipano e si impegnano attivamente nelle consultazioni elettorali e/o nei referendum
per il miglior successo del Movimento Politico
5.Sostengono e promuovono l'attività politico culturale del Movimento contribuendo anche
finanziariamente secondo le proprie possibilità.
6.Conformano la propria esperienza politica ai precetti del Manifesto Politico Culturale fondativo e della Carta Costituzionale della Repubblica.
Art.10
Perdita della qualità di iscritto
Dalla qualità di iscritto si decade per:
Dimissioni
Perdita dei diritti politici
Aver subito condanne penali passate in giudicato per reati infamanti
Mancato rinnovo dell'iscrizione
Gravi o persistenti violazioni del "Codice Comportamentale" in cui sono disciplinati i
casi che arrecano particolare nocumento alla dignità, all'immagine e alla credibilità del
Movimento e dei suoi aderenti.
La Commissione Regionale di Garanzia è competente a dichiarare la perdita della qualità di iscritto pronunciandosi in applicazione dello Statuto e del Regolamento recante il "codice comportamentale''.
TITOLO II
Gli Organi Regionali
Art.11
Gli Organi.
Gli organi regionali dell'Associazione sono: l'Assemblea Regionale degli Iscritti, Il Presidente Regionale, il Coordinamento Regionale, l'Esecutivo Regionale, il Responsabile della Comunicazione, il Tesoriere Regionale, il Collegio dei Revisori dei Conti, la Commissione Regionale di Garanzia, il Comitato Scientifico.
Art. 12
L'Assemblea Regionale degli Iscritti
E' composta da tutti i soggetti regolarmente iscritti all'Associazione ed è legalmente costituita con la presenza di almeno 1/3 degli iscritti.
Alla Assemblea Regionale degli Iscritti compete la funzione originaria di elaborazione programmatica, di fissazione degli indirizzi politici culturali generali a livello regionale, di approvazione delle norme statutarie. Elegge il Presidente Regionale ed il Coordinamento Regionale.
Deve essere convocata almeno ogni tre anni dal Presidente Regionale per l'elezione del Presidente Regionale e dei membri del Coordinamento Regionale.
Presidente dell'Assemblea è il Presidente della Commissione Regionale di Garanzia.
Art. 13
-Il Presidente Regionale-
Rappresenta la sintesi e l'unità del Movimento a livello regionale e ne individua l'attività secondo le direttive e i deliberati dell'Assemblea Regionale degli Iscritti e del Coordinamento Regionale.
Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
Convoca almeno una volta all'anno l'Assemblea degli iscritti e tre volte all'anno la conferenza dei Coordinatori provinciali con compiti di natura organizzativa. Convoca l’Assemblea degli iscritti ad ogni livello territoriale con funzioni elettive.
Nomina il Tesoriere, l'Esecutivo Regionale, il Responsabile per la Comunicazione e 1/3 dei componenti il Comitato Scientifico. Presiede l’Assemblea Regionale degli Iscritti, il Coordinamento Regionale, l’Esecutivo Regionale e nelle deliberazioni dei predetti organi, in caso di parità dei voti espressi, il voto del Presidente vale doppio.
Art. 14
Modalità di elezione del Presidente Regionale
Il Presidente Regionale è eletto, a scrutinio segreto con preferenza unica e a maggioranza assoluta dei votanti, dalla Assemblea degli iscritti al suo interno fra i soci fondatori ed ordinari che siano iscritti al movimento da almeno 6 mesi.
Art. 15
Sfiducia del Presidente Regionale.
Il Presidente Regionale può essere sfiduciato dal Coordinamento Regionale o dall'Assemblea Regionale degli Iscritti.
In caso di grave violazione dei princìpi contenuti nel Documento Politico, il Coordinamento Regionale, con la maggioranza assoluta dei componenti può decretare la cessazione in carica del Presidente.
Il Coordinamento Regionale nella misura minima di tre suoi componenti, e l'Assemblea Regionale degli Iscritti, nella misura di almeno la metà più uno degli iscritti, possono depositare la mozione di sfiducia presso il Presidente della Commissione Regionale di Garanzia il quale, in tal caso, convoca l'Assemblea Regionale entro 30 giorni dalla data del ricevimento del deposito. L’Assemblea Regionale degli Iscritti può approvare la mozione di sfiducia con voto favorevole dei 2/3 della totalità degli iscritti presenti alla riunione assembleare.
Il Presidente della Commissione Regionale di Garanzia, in seguito alla approvazione della mozione di sfiducia, provvede entro 30 giorni alla convocazione della Assemblea regionale degli Iscritti per l’elezione del nuovo Presidente e del nuovo Comitato Regionale.
Art. 16
-Il Coordinamento Regionale-
E' composto da 14 membri, ha il compito di pronunciarsi sull'attività politico culturale
organizzativa ed amministrativa dell'Associazione. Dirige l'iniziativa politica culturale complessiva dell'Associazione, decide sulle collaborazioni con altre realtà associative e soggetti collettivi di livello regionale, sulla denominazione e sul simbolo, fornisce tutte le informazioni necessarie al più ampio confronto politico e culturale, garantisce l'esercizio dei diritti degli iscritti, degli eletti, dei simpatizzanti, approva i regolamenti, approva i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Tesoriere. Al Coordinamento Regionale partecipano di diritto con voto consultivo gli eletti negli enti locali territoriali.
Art. 17
Modalità di elezione del Coordinamento Regionale
Il Coordinamento Regionale rappresenta gli iscritti ed è eletto dall'Assemblea degli Iscritti contestualmente alla elezione del Presidente Regionale.
Art. 18
L'Esecutivo Regionale.
E' composto da 4 membri nominati e revocati dal Presidente Regionale; Devono essere regolarmente iscritti all'Associazione.
Coadiuva il Presidente Regionale nello svolgimento delle sue funzioni, E' l'organo di conduzione dell'Associazione a livello regionale. Esso attua le determinazioni dell'Organo di Coordinamento Regionale, coordina le iniziative politiche e culturali nella Regione, sovrintende all'attività complessiva dell'Associazione ed alla sua organizzazione, provvede a ripartire al proprio interno i compiti su base funzionale e territoriale.
Art. 19
-Il Responsabile della Comunicazione.
Il responsabile della comunicazione è nominato dal Presidente Regionale ed opera secondo le sue indicazioni. Si occupa della organizzazione e della gestione del sito web dell'Associazione, della pagina Facebook o di ogni altro strumento idoneo a rendere pubblico ogni aspetto della attività del Movimento.
Art.20
Il Comitato Scientifico.
Il Comitato Scientifico si compone di un massimo di 30 persone nominate nella misura di 2/3 dal Coordinamento Regionale e per 1/3 dal Presidente Regionale, fra soggetti che abbiano ben meritato nel proprio campo professionale, ovvero che abbiano acquisito speciali competenze tecniche o scientifiche, ovvero che siano portatori di importanti esperienze nel mondo della cultura e della tradizione italiana.
L’iscrizione alla Associazione non è un requisito necessario per essere nominati a far parte del comitato scientifico, ma la nomina ha effetto dal momento in cui il nominato accetti e sottoscriva le posizioni di principio espresse dal Documento Politico.
Il Comitato scientifico è competente per lo studio e l’approfondimento scientifico delle tematiche inerenti il Manifesto fondativo del Movimento e di ogni altra tematica attinente ai principi, ai valori ed agli obiettivi del Movimento entro i limiti eventualmente indicati nelle direttive generali fissate dal Coordinamento Regionale. Il Comitato Scientifico indirizza i propri studi dando precedenza alle indicazioni ed alle richieste del Coordinamento Regionale o del Presidente Regionale.
Art.21
Il Tesoriere
Ha il compito tecnico di curare le attività amministrative, patrimoniali e finanziarie dell'Associazione. E' nominato dal Presidente Regionale e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Esecutivo Regionale. Predispone le scritture contabili, redige lo schema del bilancio consuntivo e redige il bilancio preventivo secondo le scelte del Coordinamento Regionale. Compie, in conformità delle decisioni adottate dal Coordinamento regionale e dall'Esecutivo e secondo le indicazioni del Presidente, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa l'acquisizione o la cessione di beni a titolo gratuito o oneroso. I mezzi finanziari del Movimento sono assicurati dalle quote degli iscritti, dai contributi e finanziamenti, da beni acquistati con tali risorse in conformità alle vigenti leggi, da sottoscrizioni volontarie, dagli introiti di feste o altre iniziative.
Art. 22
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre soggetti nominati dal Coordinamento Regionale, dei quali almeno uno è iscritto al relativo albo. Il collegio esprime il proprio parere sui bilanci e sui conti consuntivi, controlla la regolarità' dell'amministrazione e della gestione del patrimonio, formula eventuali rilievi agli organi competenti.
Art. 23
La Commissione Regionale di Garanzia-
E' l'organo di controllo e garanzia del Movimento. Ha competenza sulle questioni che
riguardano l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, sulle controversie relative alle
iscrizioni ed in genere su qualsiasi controversia inerente l'organizzazione e l'attività del
Movimento, sui casi di infrazione ai propri doveri da parte degli organi del Partito e degli iscritti,
sulla rispondenza ai requisiti previsti dal codice deontologico, su ogni controversia interna
in materia elettorale o assembleare.
La Commissione Regionale di Garanzia è composta da un iscritto per Provincia eletto in occasione e prima dell'elezione degli organismi provinciali. Elegge al proprio interno il Presidente. Adotta un proprio "Regolamento" e lo sottopone all'approvazione del Coordinamento regionale. Nel regolamento sono stabilite le modalita' di esercizio della propria attività di controllo e verifica, i procedimenti disciplinari e cautelari, le sanzioni e le garanzie dell'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio.
Si rinnova ogni tre anni ed ai suoi componenti è preclusa ogni altra carica nel
Movimento o nelle Istituzioni; tale incompatibilità si protrae per un anno oltre ai tre del
mandato.
TITOLO III
Norme Generali sugli Organi dell'Associazione
Art. 24
L'iscritto all'Associazione che sia eletto nelle Istituzioni ha voto consultivo in tutte le assemblee e versa il proprio contributo mensile secondo le disposizioni del Coordinamento Regionale.
Art. 25
Gli organi del Movimento durano in carica sino al successivo congresso che li rinnova ed i congressi, a tutti i livelli, vengono celebrati, di norma, ogni tre anni. L'accesso agli organi di Coordinamento presuppone l'iscrizione all'Associazione da almeno sei mesi. Gli organi di coordinamento sono convocati e presieduti dal rispettivo Coordinatore. In nessuna occasione è ammessa la delega del diritto di voto.
Art. 26
Possono essere cooptati nei Coordinamenti Provinciali o Regionale fino a un decimo dei membri effettivi. La decisione di cooptare iscritti, all'interno dei Coordinamenti Provinciali o Regionale, è presa, su proposta del Coordinatore, dal Coordinamento competente con maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti. La votazione è a scrutinio palese.
La cooptazione può essere effettuata esclusivamente per riconoscimento di un particolare prestigio derivante da attività professionale, impegno civile, culturale o politico coerente con i principi del Movimento, verso persone la cui presenza negli organi dirigenti conferisce lustro all'immagine dell'Associazione stessa.
Art. 27
Il presente Statuto può essere modificato in Assemblea Regionale degli iscritti in occasione della elezione del Presidente e del Comitato Regionale, ovvero dallo stesso Comitato Regionale, in ogni caso con ordine del giorno dei punti soggetti a richiesta di modifica e con il voto favorevole della maggioranza dei dei presenti.
PARTE TERZA
Articolazione territoriale del Movimento
Titolo l livello cittadino-
Art. 28
Gli iscritti di ogni Comune eleggono il Coordinatore Cittadino con preferenza unica e con maggioranza assoluta. Eleggono il Coordinamento Cittadino con voto limitato ai 2/3 dei componenti to stesso Coordinamento.
Il Coordinamento Cittadino è composto dal Coordinatore e da:
3 iscritti nei comuni fino a diecimila abitanti
6 iscritti nei comuni fino a centomila abitanti
9 iscritti nei comuni con oltre i centomila abitanti
Il Coordinatore Cittadino ha la rappresentanza territoriale del Movimento nei limiti delle competenze delegate e nel rispetto delle indicazioni degli organi sovraordinati.
Nelle deliberazioni del comitato cittadino, in caso di parità dei voti espressi, l’espressione di voto del Coordinatore cittadino vale doppio.
Titolo II
-Il livello provinciale-
Art. 29
Il Coordinatore Provinciale
Il Coordinatore provinciale rappresenta la sintesi e l'unità del Movimento nella Provincia e ne promuove l'attività secondo le direttive e i deliberati degli organi provinciali nel rispetto delle indicazioni degli organi sovraordinati.
Il Coordinatore provinciale è eletto con preferenza unica e con maggioranza assoluta (la metà più uno dei votanti) dalla Assemblea degli iscritti della Provincia. Il Coordinatore Provinciale nomina l'Esecutivo Provinciale.
Nelle deliberazioni del Coordinamento Provinciale e dell’Esecutivo Provinciale, in caso di parità dei voti espressi, l’espressione di voto del Coordinatore Provinciale vale doppio.
Art. 30
L'esecutivo provinciale
E' composto dal Coordinatore Provinciale e dai componenti nominati dal medesimo in ragione di 1/5 fra gli eletti nel Coordinamento Provinciale. Esegue le delibere del Coordinamento Provinciale, gestisce i rapporti con partiti, movimenti, associazioni e con qualsiasi ente intermedio, redige il piano operativo di lavoro nella Provincia.
Art. 31
Il Coordinamento Provinciale
I Coordinamenti Provinciali hanno sede nei capoluoghi di provincia.
Il Coordinamento Provinciale è composto da 10 membri eletti dall'Assemblea degli iscritti della Provincia con voto limitato fino ai 2/3 dei componenti to stesso Coordinamento
AI Coordinamento Provinciale partecipano di diritto con voto consultivo i rappresentanti del Movimento Politico Culturale nelle Istituzioni Locali.
Art. 32
Compiti del Coordinamento Provinciale
Il Coordinamento Provinciale indica le linee generali di indirizzo politico culturale nella
Provincia, dirige l'attività organizzativa ed amministrativa del Movimento nella Provincia, conclude accordi con i soggetti collettivi presenti nella Provincia, tutto nel rispetto delle indicazioni degli Organi Regionali
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